1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite
massimo dell'80 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografica che li impieghino nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e distributori indipendenti di nazionalità italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.